Imprese e Consulenti

Le risposte alle domande più frequenti di imprese e consulenti.

L’accesso al servizio “Durc On Line” avviene solo ed esclusivamente tramite i portali INPS (www.inps.it) ed INAIL (www.inail.it) da parte dei soggetti in possesso delle specifiche credenziali previste e rilasciate dall’Istituto di riferimento.


Una volta selezionato il servizio “Durc On Line” l’utente può scegliere una delle seguenti funzionalità:

  • Consultazione regolarità
  • Richiesta regolarità
  • Liste richieste

La verifica di regolarità contributiva viene effettuata nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia.

L’individuazione della competenza delle Casse Edili è effettuata in automatico dal sistema INPS che, nel prendere in carico la richiesta, verifica la presenza nei suoi archivi di un CSC (Codice Statistico Contributivo) edile abbinato al codice fiscale del soggetto per il quale si sta effettuando la verifica di regolarità contributiva. In tal caso il sistema richiama i servizi delle Casse Edili.

Un documento firmato digitalmente si riconosce dall’estensione .p7m

Colui che riceve un documento firmato digitalmente ha due compiti da assolvere, prima di accettare il contenuto del DURC vero e proprio, che sono: verificare l’integrità del documento e l’autenticità della firma digitale. Il ricevente ha due modi diversi, o possibilità, per eseguire tale operazione:

  1. E’ possibile scaricare gratuitamente sul proprio pc un programma per la lettura dei documenti firmati digitalmente (ne esistono diversi molto affidabili)
  2. Se non si vuole scaricare alcun software specifico sul proprio pc (magari perché ne ha necessità solo in rare occasioni e/o posti diversi) può collegarsi al sito delle poste e lì verificare tutto il necessario.

Leggi la nostra guida su come leggere i documenti DURC firmati digitalmente.

Consulta il documento FAQ unitario della CNCE, dove sono presenti le risposte ad ogni domanda degli utenti per dubbi e problematiche varie.

Sì, posso avere informazioni al telefono, ma è necessario munirsi del codice di iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile e del codice fiscale, del protocollo della pratica, del codice identificativo CUC del cantiere e per il DOL dell’ID Global.

I lavori soggetti a congruità nazionale sono tutti i lavori pubblici il cui valore complessivo è quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di Iva e al netto del ribasso  e tutti i lavori privati soggetti a notifica preliminare il cui importo complessivo della notifica preliminare sia superiore a € 70.000, iniziati da 11/2021. Nei casi di lavori privati non soggetti a notifica preliminare si farà riferimento al valore espresso nel contratto di appalto, al netto di Iva.

I lavori edili soggetti a congruità sono quelli riportati nell’allegato X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni. Rientrano nel settore edile tutte le attività comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori di lavori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sì, in un cantiere privato il cui importo totale della notifica preliminare supera i 70.000 €, ogni impresa edile che ha un contratto diretto con il committente deve aprire in Edilconnect il proprio cantiere inserendo su importo totale dei lavori “l’importo totale della notifica preliminare” e su importo lavori edili “l’importo edile che svolgerà l’impresa” e alla fine dei propri lavori dovrà richiedere la congruità.

È necessario inviare a infodurc@cassaedilepg.it una richiesta di annullamento della pratica firmata dal titolare dell’impresa e dal Direttore dei Lavori (allegando copia dei due doc. d’identità) specificando il codice univoco del cantiere e la motivazione della richiesta. Successivamente l’impresa/consulente potrà procedere in autonomia a fare le modifiche direttamente attraverso Edilconnect.

L’impresa o consulente delegato possono riscontrare in autonomia la manodopera imputata ad uno specifico cantiere direttamente dal sito www.congruitanazionale.it  (Edilconnect).

E’ necessario inviare una dichiarazione del Direttore dei lavori a conferma dell’importo totale dei lavori  e dell’importo dei lavori edili indicati nella richiesta di congruità, con la precisazione che nell’importo edile sono comprese tutte le forniture dei materiali edili, le spese generali, gli oneri e i costi della sicurezza, l’utile, i noli, ecc.

 

È necessario che l’impresa o il consulente dell’impresa chieda a info@cassaedilepg.it la scheda contabile per accertarsi della natura e entità del debito e provvedere al relativo versamento.

È necessario che l’impresa o il suo consulente chieda tramite info@cassaedilepg.it la scheda contabile per accertarsi della eventuale situazione debitoria dell’impresa indicando la ragione sociale e il codice fiscale dell’impresa.

 

No, le imprese non edili non devono inserire la manodopera nel cantiere.

L’impresa o consulente deve inviare a info@cassaedilepg.it una richiesta di denuncia Mut di Congruità indicando mese/anno, dopodichè  la Cassa Edile metterà in linea il Mut di Congruità del mese richiesto e l’impresa o consulente dovrà in autonomia procedere a fare lo spostamento della manodopera da un cantiere ad un altro. Si può fare richiesta di apertura Mut di Congruità una sola volta per la stessa mensilità (Circolare 20/2024).

L’impresa o consulente delegato possono riscontrare in autonomia la manodopera della propria impresa imputata ad uno specifico cantiere direttamente dal sito della Cassa Edile  tramite lo sportello web, cantieri / movimenti.

Per riscontrare invece la manodopera delle imprese subappaltatrici, l’impresa affidataria dovrà richiedere direttamente alle imprese subappaltatrici copia delle loro presenze sempre consultabili dallo sportello web.

Sì, l’impresa affidataria non edile che si avvale di subaffidatari edili deve aprire il cantiere in Edilconnect e dichiarare le imprese subaffidatarie edili per consentire l’inserimento delle presenze in cantiere, ai fini della congruità della manodopera.

No. In riferimento a quanto stabilito dalla normativa del Sisma 2016, le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori edili (anche in distacco) hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse Edili territorialmente competenti per il cantiere dal primo giorno di presenza in cantiere.

L’impresa edile senza dipendenti affidataria in un cantiere Sisma 2016 deve dichiarare le ore dei soci/collaboratori o autonomo tramite le denunce nominative MUT.

L’impresa affidataria iscritta alla Cassa Edile deve inserire mensilmente, nell’apposita sezione della denuncia nominativa (Mut) anche la manodopera dell’impresa subappaltatrice edile senza operai (indicando nome, cognome, c.f. e totale delle ore svolte da ciascun socio/collaboratore familiare/lavoratore autonomo);

Per rettificare/integrare la manodopera in mesi per i quali invece la denuncia nominativa (MUT) è stata già inviata, l’impresa affidataria iscritta alla Cassa Edile deve chiedere a info@cassaedilepg.it una denuncia “suppletiva/integrativa” del relativo mese/anno per aggiungere/integrare la manodopera dell’impresa subappaltatrice edile senza operai (indicando nome, cognome, C.F. e totale delle ore svolte da ciascun socio/collaboratore familiare/lavoratore autonomo.

La manodopera del titolare/soci dell’impresa senza dipendenti deve essere inserita dall’impresa interessata direttamente da Edilconnect tramite la funzione “compila presenze”. Nel caso di subappalto l’impresa principale deve inserire l’impresa senza dipendenti nel cantiere come subappaltatrice, quindi l’impresa edile senza dipendenti si deve registrare se non lo ha già fatto in Edilconnect come impresa senza dipendenti (ospite) e successivamente entrare con le proprie password in Edilconnect per inserire la manodopera tramite la funzione “compila presenze”.

E’ necessario fornire le autocertificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con l’indicazione dell’importo dei lavori eseguiti e della percentuale di incidenza della manodopera impiegata nelle lavorazione contabilizzate nel cantiere, con allegato il documento di identità.

Ferie (normativa nazionale e CCNL Edilizia)

Secondo la normativa vigente e il Contratto Collettivo Nazionale dell’Edilizia, ogni lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno.

Le regole di fruizione sono le seguenti:

  • Almeno due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione.

  • Le restanti settimane devono essere utilizzate entro 18 mesi dalla maturazione (es. le ferie maturate nell'anno 2025 vanno godute entro il 30 giugno 2027)

Le ferie obbligatorie non possono essere monetizzate, se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale o scadenza del contratto).

La monetizzazione è invece ammessa per eventuali giornate aggiuntive di ferie previste da contratti integrativi o accordi individuali.


Permessi (ROL ed ex-festività) – CCNL Edilizia

I permessi maturati entro il 31 dicembre devono essere utilizzati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Qualora non vengano goduti, totalmente o parzialmente:

  • l’impresa deve comunque corrispondere il trattamento economico previsto dal CCNL Edilizia.


Conseguenze del mancato utilizzo nei termini                                                                                              

Se il lavoratore non usufruisce delle ferie obbligatorie entro i termini stabiliti:

  • l’impresa è tenuta a versare i contributi previdenziali all’INPS sulle ferie non godute;

  • possono essere applicate sanzioni amministrative per mancato rispetto degli obblighi;

  • il lavoratore può rivendicare il diritto alla fruizione delle ferie e, nei casi più gravi, un eventuale risarcimento per il mancato periodo di riposo.

Per i permessi non fruiti entro la scadenza:

  • l’impresa deve procedere alla liquidazione economica delle ore residue.


Indicazioni della Cassa Edile di Perugia per una corretta gestione

Per assicurare una gestione ordinata e conforme alla normativa, la Cassa Edile di Perugia raccomanda alle imprese:

  • la predisposizione di un piano ferie annuale;

  • la comunicazione periodica ai lavoratori del residuo di ferie e permessi;

  • la programmazione, quando possibile, di sospensioni o chiusure aziendali nei periodi di minore attività;

  • l’invio di comunicazioni formali ai lavoratori con residui elevati, al fine di favorire la fruizione entro i termini previsti.

Queste misure contribuiscono al rispetto della normativa, alla tutela del lavoratore e alla corretta contribuzione verso gli enti competenti, inclusa la Cassa Edile.