Fondo Incentivo Occupazione (FIO)

Il Fondo Incentivo Occupazione dà la possibilità alle imprese di richiedere la somma di euro 600,00 sotto forma di compensazione sui contributi obbligatori dovuti.

A chi è rivolto

Imprese che assumano giovani che non abbiano compiuto i 30 anni e che vengano inquadrati con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato.

Descrizione

In data 10 settembre 2020 è stato sottoscritto dalle Parti Sociali Nazionali l’accordo nazionale che introduce la regolamentazione per l’operatività del “Fondo Incentivo all’Occupazione”, istituito dall’accordo nazionale 18 luglio 2018 di rinnovo del CCNL edilizia Industria.

Il Fondo, alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10%, dà la possibilità alle imprese di richiedere la somma di euro 600,00 (al lordo della ritenuta fiscale del 4%) sotto forma di compensazione sui contributi obbligatori dovuti.

Il contributo può essere richiesto dalle imprese che assumano giovani che non abbiano compiuto i 30 anni (29 anni e 364 giorni al momento dell’assunzione o della trasformazione) e che vengano inquadrati con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato.

E’ previsto inoltre un “Voucher formativo” per le nuove assunzioni (ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante), pari ad euro 150,00 (al lordo della ritenuta fiscale del 4%) , da spendere entro 180 giorni dall’assunzione del lavoratore presso Centrofor.

 

Termini e condizioni

L’incentivo sarà riconosciuto quale “una tantum” per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile nel limite delle risorse a disposizione del “Fondo Incentivo all’Occupazione” costituito presso ciascuna Cassa.

Allegati e moduli

Aggiornamento
18/11/2025 11:13