Rimborso malattia e infortunio
La Cassa Edile riconosce un rimborso del trattamento economico di malattia/infortunio sul lavoro/malattia professionale degli operai per la parte a carico dell’impresa.
Argomenti
Descrizione
La Cassa Edile della Provincia di Perugia rimborserà con bonifico bancario alle imprese edili in regola con gli adempimenti e il versamento di contributi e accantonamenti, le somme che le stesse abbiano corrisposto ai propri dipendenti in malattia ovvero in infortunio in conformità con le disposizioni del contratto collettivo che regolano il trattamento economico di malattia/infortunio sul lavoro/malattia professionale (riferimenti: artt. 26 e 27 e allegati D ed E del CCNL Edilizia Industria).
Pertanto, non sarà riconosciuto alcun rimborso nei confronti delle imprese edili che siano morose nel versamento delle somme dovute a qualsiasi titolo in favore della Cassa Edile della Provincia di Perugia.
Termini e condizioni
Il rimborso della Cassa Edile è limitato esclusivamente al solo trattamento economico accessorio che l’impresa versa direttamente al lavoratore quale integrazione della quota INPS (in caso di malattia) o INAIL (in caso di malattia o infortunio professionale), restando a esclusivo carico dell’impresa gli oneri previdenziali e fiscali che quindi non potranno essere oggetto di rimborso.
La liquidazione del rimborso avverrà a cadenza semestrale e quindi dopo sei mesi dalla presentazione della Denuncia mensile cui si riferisce l’evento ‐ mediante accredito del correlativo importo calcolato.
Requisiti
L’erogazione del rimborso è subordinata e condizionata al rispetto di tutti i seguenti adempimenti da parte dell’impresa edile:
- Indicazione dell’assenza per malattia o infortunio nella denuncia mensile, da considerarsi eseguita pienamente solo con l’avvenuta corresponsione dei dovuti pagamenti, fatta pervenire alla Cassa Edile tramite MUT entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce l’evento (tale termine si riferisce esclusivamente al presente Regolamento per rimborso malattia/infortunio, restano fermi i termini di presentazione del MUT al giorno 20 e di pagamento al giorno 25 del mese successivo a quello di paga);
- Unitamente con il MUT ed entro il medesimo termine perentorio di cui al capoverso precedente, l’impresa edile dovrà altresì trasmettere alla CASSA EDILE:
- Copie della certificazione medica ‐ relativa al dipendente ‐ a copertura dell’intero periodo dichiarato.
- Copie delle buste paga consegnate al lavoratore interessato e dei relativi bonifici di pagamento.
- Per le sole fattispecie d’infortunio o malattia professionale, copia della denuncia d’infortunio presentata all’INAIL.
- Copie riguardanti le denunce dei lavoratori che, nei tre mesi precedenti l’evento, siano stati dichiarati presso altra Cassa Edile.
Pertanto, in caso di mancata trasmissione della denuncia mensile ovvero in caso di mancata trasmissione della documentazione nei modi di cui sopra entro il citato termine perentorio la Cassa Edile della provincia di Perugia non riconoscerà alcun rimborso.