Durc On Line (DOL) - precisazioni sull’obbligo d’iscrizione alla Cassa Edile per tutte le imprese “classificate o classificabili per le attività dell’edilizia”
In seguito alla Circolare n.11/2015, precisiamo che il D.M. 30/1/2015 prevede la verifica della regolarità contributiva anche dalle Casse Edili.
12/10/2015
12/2015
Argomenti
Facciamo seguito alla ns. Circolare n.11 del 2 settembre 2015 per alcune rettifiche e precisazioni. Ricordiamo che, ai sensi dell’art.2 del Decreto 30/1/2015 (in G.U. n.125 del 1/6/2015) attuativo del nuovo sistema Durc On Line (DOL), la regolarità contributiva viene verificata, oltre che da Inps e Inail, anche dalle Casse Edili per “tutte le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali … per le attività dell’edilizia”.
Ciò significa che tutte le richieste di DURC riguardanti soggetti con Codice Statistico Contributivo (CSC) Edile presso l’INPS verranno inoltrate alla Cassa Edile. Le imprese non censite presso la Cassa Edile, e che presso l’Inps risultino aver avuto operai che hanno svolto lavori edili negli ultimi anni (5 anni salvo eventuali termini legali di prescrizione più lunghi), dovranno regolarizzare la propria posizione presentando alla Cassa Edile la richiesta d’iscrizione, e le denunce mensili di tali operai con i relativi versamenti contributivi.
Le imprese con soli impiegati hanno l’obbligo d’iscrizione alla Cassa Edile solo dal 1/1/2015. Le imprese ed i lavoratori autonomi che non hanno mai avuto dipendenti, diversamente da quanto comunicato nella ns. Circolare n.11, non devono iscriversi alla Cassa Edile. Cogliamo l’occasione per confermare che le indicazioni contenute in questa circolare NON si riferiscono ai soggetti che, pur operando in cantieri edili, non svolgono lavori rientranti nel CCNL dell’edilizia (come, ad esempio, gli impiantisti).